STATUTO UNIVERSITAS YSEI

29 giugno 2021

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STATUTO UNIVERSITAS YSEI 29 giugno 2021

Capo I

NATURA E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.1 È riconosciuta come già esistente a partire dal 2 marzo 2005 l’associazione “UNIVERSITAS YSEI” costituita su iniziativa di quattro realtà associative iseane: Anteas Cisl, Associazione Pensionati Iseo, Auser CGIL e Società Operaia di Mutuo Soccorso in Iseo, che l’hanno dotata di un proprio logo.

L’associazione ha sede in Iseo.

Essa è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L’associazione che ha durata illimitata, per gli effetti del D.L. n. 117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili, è un Ente del Terzo Settore.

Art.2 L’Associazione svolge attività socio-culturali d’interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura secondo principi di democraticità e di partecipazione per i propri associati.

In particolare intende perseguire i seguenti scopi:

a. Ampliare gli orizzonti culturali, recuperando la conoscenza di saperi tradizionali;

b. Organizzare iniziative socio-culturali per il miglioramento della qualità della vita, rivolte alle persone adulte di qualsiasi età e in particolare a quelle della terza età;

c. Promuovere attività di ricerca, di studio, di documentazione ed editare pubblicazioni;

d. Organizzare, per rispondere ai bisogni immateriali di cultura e relazioni, visite guidate e viaggi finalizzati a fruire del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico sia in ambito locale che nazionale o internazionale per l’interazione interculturale.

L’Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, nei limiti ex lege previsti, potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali.

Art.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

a. Avvalersi di collaborazioni interne ed esterne, prestate in forma sia gratuita che retribuita;

b. Avvalersi di collaborazione di Enti, Associazioni e Fondazioni.

Capo II

DEI SOCI

Art.4 Sono Soci tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano a realizzarle.

Chiunque intenda aderire deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo che dovrà accoglierla o meno entro il termine di 60 giorni.

La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata sul Libro degli Associati.

Art.5 Al socio che gode del diritto di elettorato attivo e passivo compete l’obbligo di versare la quota annua stabilita.

Art.6 Le comunicazioni e le notifiche dirette ai Soci si intendono fatte regolarmente all’indirizzo risultante sulla domanda di iscrizione e/o all’indirizzo di posta elettronica.

Art.7 Ciascun Socio può recedere dall’Associazione mediante dichiarazione personale o comunicazione scritta.

Nessun diritto spetta al Socio recedente per effetto del recesso.

Art.8 La qualifica di socio si perde anche per mancato versamento della quota annuale, per decesso, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera di esclusione deve essere comunicata immediatamente all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.

Nessun diritto di rivalsa, rimborso o risarcimento verso l’Associazione compete al socio escluso per nessun titolo.

Art.9 L’Associazione per lo svolgimento delle proprie attività di ordinaria amministrazione si avvale in modo prevalente della collaborazione dei propri associati che non può essere retribuita in

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alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione assegnata.

Capo III

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art.10 Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. il Comitato dei Garanti;

e. l’Organo di controllo e di Revisione legale dei conti.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11 È composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o dal socio più anziano.

Il diritto di voto si esercita personalmente o a mezzo delega scritta rilasciata ad altro socio, col massimo di tre deleghe.

La delega non è valida per l’elezione delle cariche sociali.

Art.12 Le adunanze dell’Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

Nelle adunanze ordinarie, da tenersi almeno due volte all’anno, si procede:

1. alla discussione e approvazione del rendiconto annuale o diverso documento previsto dalla normativa sul Terzo Settore;

2. alla determinazione degli indirizzi generali dell’attività;

3. alla nomina o revoca dei Consiglieri.

Sono inoltre di competenza dell’Assemblea anche i seguenti argomenti:

a. Approvazione delle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

b. Approvazione del Regolamento applicativo redatto dal Consiglio Direttivo;

c. Scioglimento dell’Associazione;

d. Ogni altra questione riguardante la vita dell’Associazione.

Le adunanze straordinarie hanno luogo per affari urgenti su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.13 La convocazione dei Soci per le Assemblee deve farsi con comunicazione, scritta o in via telematica, e contenere l’ordine del giorno e recante l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza, tanto di prima quanto di seconda convocazione.

Art.14 L’Assemblea può deliberare esclusivamente sugli argomenti posti all’ordine del giorno indicato nell’avviso.

Se è prevista la discussione del rendiconto, questo deve trovarsi depositato, per gli interi 15 giorni antecedenti l’adunanza, presso la Sede sociale a disposizione di tutti i Soci.

Art.15 L’Assemblea è validamente costituita, tanto in sede ordinaria quanto in quella straordinaria, qualora consti l’intervento, diretto o con delega, di almeno la metà dei Soci, se in prima convocazione, e qualunque sia il loro numero, se in seconda convocazione.

Se all’ordine del giorno figurano modifiche alla Statuto (art. 12 sub a), l’Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita solo con l’intervento, diretto o con delega, di almeno la metà dei Soci.

La verifica della legale costituzione dell’Assemblea dovrà eseguirsi non prima che siano trascorsi trenta minuti dall’ora fissata nell’avviso di convocazione.

Art.16 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 9 membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ciascun Socio Fondatore, se interessato a farne parte, nomina il proprio rappresentante, che deve essere iscritto ad Universitas Ysei.

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L’Assemblea elegge fra gli iscritti i propri rappresentanti a completamento del numero previsto di 7 o 9 membri.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, tra gli eletti dall’Assemblea dei Soci, ed il Vice Presidente.

Art.18 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione assegnata.

Art.19 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri e i compiti di gestione ed amministrazione dell’Associazione, salvo quelli espressamente riservati all’Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

a. La nomina o la revoca del Presidente e del Vice Presidente;

b. La convocazione delle Assemblee, ordinaria e straordinaria;

c. La proposta di eventuali modifiche statutarie;

d. La formazione del rendiconto annuale;

e. L’impiego dei capitali sociali;

f. L’accettazione di eredità o donazioni;

g. La stipula di convenzioni;

h. La determinazione delle spese anche straordinarie di amministrazione;

i. La determinazione della quota annuale;

j. La nomina del Segretario e dell’Economo, su proposta del Presidente.

Art.20 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, quando ne sia fatta richiesta, da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno.

Art.21 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente (o del vice Presidente nei casi di motivato impedimento di cui all’art. 23) e di almeno quattro membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

C) PRESIDENTE

Art.22 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.23 Al Presidente compete la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, nel caso di impedimento motivato o di vacanza della carica, e ne esercita incondizionatamente le funzioni.

D) COMITATO DEI GARANTI

Art.24 L’Assemblea può nominare un Comitato, fra una rosa di candidati proposta dal Consiglio Direttivo, composto da tre Soci, cui compete la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Comitato può intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art.25 Al Comitato spetta inoltre:

I. decidere sui reclami dei Soci contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

II. dare l’interpretazione sull’applicazione del presente Statuto;

III. decidere circa le controversie tra Organi Sociali, tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci

E) ORGANO DI CONTROLLO

Art.26 Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea dei Soci nomina un organo di controllo, monocratico o collegiale, per vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può esercitare la revisione legale dei conti.

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I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea quando predispone e approva il rendiconto.

Capo IV

PATRIMONIO E RENDITE SOCIALI

Art.27 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a. beni immobili, mobili e titoli di proprietà;

b. donazioni e/o lasciti testamentari.

Tutti i beni sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede sociale e consultabile da tutti i Soci.

Art.28 Le fonti economiche necessarie al conseguimento dei fini associativi sono:

a. i redditi del Patrimonio associativo;

b. la quota associativa;

c. le contribuzioni dei Soci per le varie attività.

Art.29 Il Bilancio d’esercizio deve corrispondere all’Anno Accademico che va dal 1° di settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

Il Bilancio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell’Anno Accademico per essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro i successivi 60 giorni.

Capo V

LIBRI SOCIALI

Art.30 Per la corretta gestione l’Associazione tiene:

1. il libro degli Associati,

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci,

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,

4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Garanti,

5. il libro dell’inventario dei beni.

Ogni socio ha diritto alla loro consultazione, previa richiesta motivata da inoltrare al Consiglio Direttivo, che dovrà specificare le modalità di presa visione.

Capo VI

ESTINZIONE – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

Art.31 L’associazione si estingue qualora lo scopo sociale non sia più perseguibile o per il venir meno di tutti i Soci.

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per disposizioni di Legge.

Lo scioglimento per delibera dell’Assemblea (art. 12 sub c) avviene solamente con il voto favorevole di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Art.32 Nel caso di scioglimento per delibera dell’Assemblea, nella stessa verranno nominati tre liquidatori, anche non soci, i quali formeranno il Comitato di Liquidazione.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente.

Ai liquidatori spettano i poteri previsti dalla Legge, applicandosi le norme di cui agli artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di Attuazione del C.C. e nel rispetto delle norme che regolano la devoluzione del patrimonio degli Enti del Terzo Settore.

Art.33 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e a quelle degli Enti del Terzo Settore.

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 29 giugno 2021.